L’azione relativa al limite di proprietà è un’azione reale, corteggiatore, con la quale l’attore pretende che, in contraddizione con l’imputato, il giudice debba determinare, con segni esterni, l’entità dei loro fondi limitrofi.
La qualità di attore ha il proprietario, il superficiale o l’usufruttuario che pretende la delimitazione del suo fondo da quello confinante, appartenente ad altri titolari; se tale azione comporta la rivendicazione di una porzione di terreno, la qualità processuale attiva ha solo il proprietario.
L’azione relativa al limite di proprietà è inammissibile tra i comproprietari e, se il fondo è un bene comune, deve essere formulata da entrambi i coniugi.
La qualità processuale passiva, convenuta, ha il proprietario del fondo adiacente a quello dell’attore, contro il quale si chiede la delimitazione.
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