Come nella normativa vigente, nell’accoglimento del nuovo codice di procedura civile rumeno approvato dalla Legge n. 134/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I, n. 485 / 15.07.2010, l’esecuzione forzata si integra nel processo civile, rappresentando la sua seconda fase, un procedimento attraverso il quale il creditore, titolare del diritto riconosciuto da una decisione giudiziale o da altro atto esecutivo, vincola, con la concorrenza dei organi statali competenti, sul suo debitore che non adempia volontariamente agli obblighi derivanti da tale titolo, di adempierli, con la forza.
Il diritto di avviare l’esecuzione spetta, quindi, al creditore, salvo diversa disposizione di legge (art. 654 par. 1 del nuovo codice di procedura civile rumeno) che, tuttavia, può procedere al riguardo solo nel rispetto di determinati requisiti di ordine procedurale espressamente disciplinato dal legislatore.
Sotto l’aspetto della competenza dell’ufficiale giudiziario, l’art. 642 del codice civile rumeno stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, le decisioni del tribunale e gli altri titoli esecutivi sono eseguiti dall’ufficiale giudiziario del distretto della corte d’appello, come segue: in caso d’inseguimento forzato di beni immobili, inseguimento forzato dei frutti colti alle radici e dell’esecuzione forzata diretta dell’immobile, l’ufficiale giudiziario della circoscrizione della corte d’appello ove si trova l’immobile. Disposizioni analoghe si trovano nell’art. 808 par. 1.
In caso d’iscrizione di più immobili, censiti presso il medesimo ufficio o presso diversi uffici catastali e di pubblicità immobiliare, per un debito garantito da ipoteca collettiva, la domanda va indirizzata all’ufficiale giudiziario nel cui territorio è iscritta l’ipoteca principale (art. 808 par 3).
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